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Codice appalti: cosa cambia con il decreto semplificazioni

Codice appalti, cosa cambia con Il Decreto Semplificazioni.

Il decreto semplificazioni è diventato legge (120/2020) e fino al 31 dicembre 2021 vi saranno semplificazioni per l’esecuzione e la progettazione di lavori di ristrutturazione che prima non erano consentiti e modifiche alle norme per la demolizione degli edifici abusivi e della rigenerazione urbana.

Incarichi senza gara fino a 75mila euro

Per gli incarichi di progettazione, architettura e ingegneria, fino ad un valore di 75mila euro, la nuova legge consente l’affidamento diretto. Oltre tale soglia e fino alle soglie comunitarie, si utilizza la procedura negoziata con almeno 5 operatori economici.

Appalti fino a 150mila euro

Per i lavori fino a 150mila euro si può utilizzare l’affidamento diretto, mentre invece oltre questo importo e fino ai limiti comunitari, si utilizza la procedura negoziata.

Opere complesse

Entro il 31 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio dovrà individuare le opere che presentano determinate complessità, che possono riguardare la progettazione, la realizzazione, l’impatto economico o sociale. Per tali opere, la legge prevede la nomina di commissari con poteri di deroga rispetto alle norme, per fronteggiare eventuali criticità operative.

Dibattito pubblico

Per velocizzare le grandi opere che hanno un rilevante impatto sull’ambiente, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver ottenuto la maggioranza delle amministrazioni interessate, possono aggirare le regole previste dall’art. 22, c.2 del Codice Appalti e dal dpcm 76/2018 e procedere agli studi di prefattibilità e alle successive fasi progettuali.

Demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, vanno rispettate le distanze previste dalla legge, mentre, nelle aree dove è concesso, è possibile l’ampliamento volumetrico rispetto all’edificio preesistente sempre mantenendo le distanze preesistenti. Nei casi in cui gli edifici vengono ricostruiti fuori sagoma rispetto ai precedenti, viene considerata ristrutturazione edilizia. Tale denominazione viene assunta anche dagli edifici soggetti ad adeguamenti antisismici, interventi volti all’efficientamento energetico o alla rivalutazione del bene.

Limiti e deroghe: zone A e stadi

Nelle zone A, nei centri storici, in caso di edifici di pregio architettonico, saranno necessari appositi piani di riqualificazione comunali per poter demolire e ricostruire.

In tali zone, per poter essere considerato come ristrutturazione, gli edifici devono rispettare le caratteristiche tipologiche e volumetriche degli edifici precedenti.

Per gli impianti sportivi, gli interventi possono essere realizzati in deroga alle norme dei Beni Culturali che regolano gli edifici di interesse pubblico e culturale.

Autorizzazione antisismica

In caso di richiesta di autorizzazione antisismica, gli organi regionali competenti sono tenuti a dare il loro parere entro 30 giorni, trascorsi i quali, si applica il silenzio assenso, certificato tramite un documento consegnato al richiedente entro 15gg.

Verifica della progettazione

Il Codice appalti, all’art. 26 prevede che per la costruzione, o adeguamento di dighe, ponti e le opere di sostegno dei terreni come da DM 26 giugno 2014, sia soggetta ad una verifica preventiva dei progetti, per accertarne la conformità alle norme tecniche.

Per la progettazione di interventi di riduzione del rischio idrogeologico, le regioni possono avvalersi di società in house delle amministrazioni dello Stato ed interessa tutti gli interventi finanziati con fondi regionali, nazionali o europei.

 

Scia: quando per le opere pubbliche

Nella riqualificazione di scuole, università, strutture sanitarie, alloggi studenti e strutture sportive, è possibile usufruire della SCIA.

Abusi edilizi

In caso di abusi edilizi, la demolizione degli edifici, da parte dei Comuni, va eseguita entro 180giorni dall’accertamento, altrimenti diventa di competenza del prefetto che si avvale del personale dei Comuni

Uso temporaneo degli immobili

Il Comune può destinare edifici ad usi diversi da quelli previsti e concederne un utilizzo temporaneo, qualora questo favorisca la nascita di iniziative culturali, promuova una rivalutazione del territorio ed il recupero ambientale.

efficienza energetica

Efficienza energetica: nuovo decreto 72/2020

Efficienza energetica, nuovo decreto 72/2020

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piano sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento ovvero psc sicurezza

POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) sono documenti previsti dal titolo IV del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D.lgs 81/08, ed utilizzati per la stima dei rischi e le misure di prevenzione per la salvaguardia dei lavoratori da incidenti ed infortuni nelle attività dei cantieri di lavoro.

 

POS

Il POS viene definito dal D.lgs 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”, è redatto dal Datore di Lavoro oppure dal titolare dell’impresa che esegue i lavori, che sia impresa esecutrice o subappaltatrice.

Il documento contiene:

  • valutazione dei rischia cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
  • attività specifica e singole lavorazioni
  • descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni
  • elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose
  • misure di prevenzione e protezioneda adottare per contenere o eliminare il rischio
  • organizzazione della sicurezzaglobale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature
  • organigramma della sicurezza
  • eventuali procedure richieste dal PSC(piano di sicurezza e coordinamento).

La presentazione del POS avviene nelle seguenti modalità, in base ai soggetti coinvolti:

  • il committente: per gli appalti, trasmette il PSC alle imprese che presentano le offerte e poi, prima dell’inizio dei lavori, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
  • le ditte esecutrici: almeno 15gg prima dell’inizio lavori, il datore di lavoro consegna il POS al CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) per la verifica dell’idoneità e successivamente ne mette in atto le direttive
  • le ditte subappaltatrici: almeno 30gg prima dell’ingresso nel cantiere, il datore di lavoro affidatario, consegna il POS al titolare dell’impresa che subappalta, il quale eseguirà la procedura del punto precedente.

 

PSC

Il PSC è una relazione tecnica contenente le varie fasi operative del lavoro e le azioni di prevenzione dei rischi e di messa in sicurezza del cantiere in funzione alle varie situazioni. Le figure coinvolte sono:

  • CSP (Coordinatore dei lavori in fase di progettazione) che redige il PSC
  • CSE (Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione) che lo valuta e ne verifica la corretta applicazione.

Il titolare dell’impresa è il responsabile della distribuzione del documento al RSPP e alle figure che si occupano della sicurezza nel cantiere.

L’allegato XV del D.lgs 81/08 definisce i contenuti minimi del PSC:

  • descrizione dell’opera e del cantiere e collocazione geografica
  • riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere
  • relazione analitica di valutazione dei rischi, con misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali)
  • misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.)
  • durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

 

POS E PSC: DIFFERENZE

La principale differenza tra i due è data dalle circostanze in cui vengono richiesti. Il POS serve a qualsiasi impresa che apra un cantiere, il PSC è richiesto quando vi sono più imprese che lavorano insieme oppure un’impresa affidataria si avvale di altre imprese.

Per mancanze ed irregolarità nella redazione di questi documenti le sanzioni possono prevedere anche provvedimenti penali ai danni delle varie figure coinvolte sia nell’elaborazione che nel controllo.

 

 

 

 

 

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Bonus 1000 euro per i liberi professionisti: richieste aperte fino a Settembre

Bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private, è possibile richiedere la mensilità di maggio ancora per pochi giorni.

Questo bonus introdotto per supportare ingegneri, architetti che hanno evidentemente perso margini di guadagno durante il lock down, è stato innalzato da 600 euro a 1000 euro, così come spiegato nel Decreto Agosto DL 104/2020. Per tutti coloro che hanno già ricevuto il bonus ad Aprile, non è necessario procedere ulteriormente.

Come si richiede il bonus?

Il bonus va richiesto ad Inarcassa ed è possibile richiederlo qualora non lo si abbia già fatto a Marzo e Aprile.

Possono richiedere il bonus 1000 euro tutti coloro che siano iscritti ad Inarcassa prima del 23 febbraio 2020 oppure che non si siano cancellati tra il 23 febbraio e il 31 Maggio 2020.

Ne hanno diritto anche coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione ma il cui provvedimento è ancora in corso e se l’iscrizione è stata presentata prima del 23 Febbraio 2020.

E’ possibile inoltre presentare la domanda anche per gli iscritti che sono titolari di pensione ai superstiti (pensione di reversibilità o indiretta). Invece non possono presentare domanda tutti coloro che percepiscono pensione diretta.

Per i restanti requisiti permangono quelli previsti dal decreto 29 Maggio 2020 del Ministero del lavoro.

La domanda

Per ottenere il bonus 1000 euro la domanda va presentata sul sito in via telematica accendendo alla propria area riservata. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 14 settembre 2020.
Chi non vuole percepire il bonus deve darne immdiatamente comunicazione ad Inarcassa, invece per tutti coloro che hanno già percepito il bonus di Aprile e nel frattempo non è andato in pensione, riceverà in automatico la cifra di 1000 euro prevista dal bonus, senza dover compilare domanda.

Per i geometri invece la situazione è diversa, poichè dovrebbero aver già percepito di 1000 euro di Maggio tramite Cipag, in caso contrario dovrebbero consultare quanto previsto dalla propria cassa sul sito del Cipag.

dl semplificazioni

Dl semplificazioni e testo unico edilizia

Il dl  semplificazioni riporta, al Capo II, alcune semplificazioni in materia edilizia.

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dl

Dl semplificazioni e codici appalti

A seguito della pubblicazione il 16 luglio 2020 (in Gazzetta), iniziano a definirsi in dettaglio le numerose ed importanti novità inerenti il dl semplificazioni,  che interesseranno il testo unico dell’edilizia ed il codice.

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DOCFA

Docfa: cos’è e come attuare la procedura

Docfa lo strumento digitale in uso per velocizzare le procedure catastali. Ma cos’è e come funziona?

L’acronimo DOCFA sta per documenti catasto fabbricati, ed è un software con cui i tecnici e professionisti del settore presentano pratiche di catasto all’agenzia delle entrate e agli uffici di competenza del territorio.

Lo strumento è utilizzato per lo più da architetti, ingegneri edili, geometri per:

  • mettere in formula documenti tecnici da inoltrare al catasto
  • inviare all’ufficio territoriale di competenza il modello di accertamento della proprietà immobiliare

Inoltre tali documenti da inviare al catasto sono necessari per:

  • fare nuovi accatastamenti
  • ricostruire ex novo
  • per fare ampliamenti
  • per fare variazioni catastali
  • per fare denunce di unità afferenti

Cosa è cambiato rispetto alla documentazione precedente?

In pratica nulla, poiché i documenti necessari sono stati digitalizzati e resi fruibili anche attraverso il software.

I principali documenti per l’accatastamento restano quindi:

  • Modello D
  • Modello 1 N (I e II parte)
  • Modello 2 N (I e II parte)
  • Elaborato planimetrico e planimetrie
  • Elenco subalterni

Per quanto riguarda infine i costi da sostenere per le procedure , queste ovviamente dipendono dal costo del consulente/tecnico orario, invece per quanto riguarda i costi vivi e fissi, abbiamo spese di catasto per 50,00€  ad unità accatastata, e diritti di voltura pari a 70,00€ .

E’ dunque molto importante essere esperti del software e saperlo usare bene, motivo per cui il governo stesso ha messo a disposizione dei tecnici una piattaforma di apprendimento della procedura che si chiama SISTER.

Questa piattaforma consente ai tecnici geometri, architetti o ingeneri anche di conseguire e mantenere i crediti formativi previsti per questa tipologia di conoscenza dai vari ordini responsabili.