Prevenzione incendi Asili Nido: dal 29 aprile in vigore la Rtv
Prevenzione Incendi Asili Nido, importanti novità in merito alle RTV. Continua a leggere
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Rigenerazione urbana, in arrivo un nuovo fondo di 500 milioni di euro legato a nuovi progetti, studi di fattibilità e lavori di pubblico interesse.
Il ddl messo in discussione il 21/10/2020 prevede un rilancio delle aree urbane, e un riuso delle aree già urbanizzate, il contenimento dell’utilizzo del suolo e la riduzione dei consumi.
Il tutto contenuto all’interno di un Piano Nazionale di Rigenerazione Urbana che dovrà essere gestito e programmato dai Comuni, che avranno la facoltà di elaborare un piano di rigenerazione urbana comunale.
Qualora i comuni non abbiano a disposizione il budget necessario a tentare il processo di rigenerazione, allora potranno richiedere di partecipare ad un concorso di idee o concorso di progettazione.
I concorsi vengono articolati nel seguente modo :
Chi vincerà il primo livello, quindi presentando l’idea progettuale più interessante potrà presentare la modalità operativa secondo cui elaborare il progetto. A costui sarà corrisposto un premio pari alle prestazioni richieste dal bando.
Il fondo di 500 milioni previsto avrà corso fino al 2039 e sarà anche a disposizione delle Regioni che vogliono partecipare a progetti di rigenerazione urbana.
Tali risorse economiche saranno finalizzate a:
Al fine di adottare il programma di rigenerazione le Regioni dovranno lavorare sul recupero e riconteggio delle volumetrie dei beni pubblici, dovranno censirli e ricollocarli.
Ai comuni invece spetterà individuare gli ambiti urbani sui quali poter attuare un progetto di rigenerazione.
Deroghe previste e semplificazioni amministrative
Il ddl sulla rigenerazione prevede deroghe per altezze massime consentite dal DM 1444/1968 di gruppi di edifici interessati dal programma, altresì saranno consentite deroghe a distanze minime previste nel caso di gruppi di edifici che rientrano in progetto privilegiato.
Chi controllerà il lavoro?
E’ stato istituito un organo che sarà rappresentato da alcuni membri del Ministero dell’ambiente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dei beni e attività culturali, del Ministero dell’economia e finanza e delle Regioni e Province autonome.
Sismabonus, al ddl che converte il DL 104/2020 sono stati presentati nuovi emendamenti che prevedono l’innalzamento del tetto massimo di spesa per gli edifici produttivi.
Attualmente il sismabonus ha un tetto di spesa unico sia per gli edifici residenziali che per quelli produttivi che ammonta a 96mila euro.
Gli operatori però hanno lamentato da subito che il limite per gli edifici produttivi fosse troppo basso, chiedendo che lo stesso fosse legato alla dimensione degli edifici.
Finora nulla era cambiato, ma uno degli emendamenti presentati nel ddl, prevede di mantenere il tetto dei 96mila euro solo per gli edifici produttivi fino 1000 metri quadri.
Per le metrature superiori invece la suddivisione dovrebbe essere la seguente:
Altri emendamenti invece prevedono tetti di spesa proporzionati alla metratura anche per edifici più piccoli. I parametri dovrebbero essere i seguenti:
Se queste misure fossero applicate, il sismabonus sarebbe più vantaggioso per le imprese e di sicuro favorirebbe la messa in sicurezza degli edifici.
Intanto fino al 31 dicembre 2021 gli interventi antisismici saranno agevolati con il superbonus 110%, usufruendo anche dello sconto in fattura e della cessione del credito
Codice appalti, cosa cambia con Il Decreto Semplificazioni.
Il decreto semplificazioni è diventato legge (120/2020) e fino al 31 dicembre 2021 vi saranno semplificazioni per l’esecuzione e la progettazione di lavori di ristrutturazione che prima non erano consentiti e modifiche alle norme per la demolizione degli edifici abusivi e della rigenerazione urbana.
Incarichi senza gara fino a 75mila euro
Per gli incarichi di progettazione, architettura e ingegneria, fino ad un valore di 75mila euro, la nuova legge consente l’affidamento diretto. Oltre tale soglia e fino alle soglie comunitarie, si utilizza la procedura negoziata con almeno 5 operatori economici.
Appalti fino a 150mila euro
Per i lavori fino a 150mila euro si può utilizzare l’affidamento diretto, mentre invece oltre questo importo e fino ai limiti comunitari, si utilizza la procedura negoziata.
Opere complesse
Entro il 31 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio dovrà individuare le opere che presentano determinate complessità, che possono riguardare la progettazione, la realizzazione, l’impatto economico o sociale. Per tali opere, la legge prevede la nomina di commissari con poteri di deroga rispetto alle norme, per fronteggiare eventuali criticità operative.
Dibattito pubblico
Per velocizzare le grandi opere che hanno un rilevante impatto sull’ambiente, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver ottenuto la maggioranza delle amministrazioni interessate, possono aggirare le regole previste dall’art. 22, c.2 del Codice Appalti e dal dpcm 76/2018 e procedere agli studi di prefattibilità e alle successive fasi progettuali.
Demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, vanno rispettate le distanze previste dalla legge, mentre, nelle aree dove è concesso, è possibile l’ampliamento volumetrico rispetto all’edificio preesistente sempre mantenendo le distanze preesistenti. Nei casi in cui gli edifici vengono ricostruiti fuori sagoma rispetto ai precedenti, viene considerata ristrutturazione edilizia. Tale denominazione viene assunta anche dagli edifici soggetti ad adeguamenti antisismici, interventi volti all’efficientamento energetico o alla rivalutazione del bene.
Limiti e deroghe: zone A e stadi
Nelle zone A, nei centri storici, in caso di edifici di pregio architettonico, saranno necessari appositi piani di riqualificazione comunali per poter demolire e ricostruire.
In tali zone, per poter essere considerato come ristrutturazione, gli edifici devono rispettare le caratteristiche tipologiche e volumetriche degli edifici precedenti.
Per gli impianti sportivi, gli interventi possono essere realizzati in deroga alle norme dei Beni Culturali che regolano gli edifici di interesse pubblico e culturale.
Autorizzazione antisismica
In caso di richiesta di autorizzazione antisismica, gli organi regionali competenti sono tenuti a dare il loro parere entro 30 giorni, trascorsi i quali, si applica il silenzio assenso, certificato tramite un documento consegnato al richiedente entro 15gg.
Verifica della progettazione
Il Codice appalti, all’art. 26 prevede che per la costruzione, o adeguamento di dighe, ponti e le opere di sostegno dei terreni come da DM 26 giugno 2014, sia soggetta ad una verifica preventiva dei progetti, per accertarne la conformità alle norme tecniche.
Per la progettazione di interventi di riduzione del rischio idrogeologico, le regioni possono avvalersi di società in house delle amministrazioni dello Stato ed interessa tutti gli interventi finanziati con fondi regionali, nazionali o europei.
Scia: quando per le opere pubbliche
Nella riqualificazione di scuole, università, strutture sanitarie, alloggi studenti e strutture sportive, è possibile usufruire della SCIA.
Abusi edilizi
In caso di abusi edilizi, la demolizione degli edifici, da parte dei Comuni, va eseguita entro 180giorni dall’accertamento, altrimenti diventa di competenza del prefetto che si avvale del personale dei Comuni
Uso temporaneo degli immobili
Il Comune può destinare edifici ad usi diversi da quelli previsti e concederne un utilizzo temporaneo, qualora questo favorisca la nascita di iniziative culturali, promuova una rivalutazione del territorio ed il recupero ambientale.
POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) sono documenti previsti dal titolo IV del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D.lgs 81/08, ed utilizzati per la stima dei rischi e le misure di prevenzione per la salvaguardia dei lavoratori da incidenti ed infortuni nelle attività dei cantieri di lavoro.
POS
Il POS viene definito dal D.lgs 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”, è redatto dal Datore di Lavoro oppure dal titolare dell’impresa che esegue i lavori, che sia impresa esecutrice o subappaltatrice.
Il documento contiene:
La presentazione del POS avviene nelle seguenti modalità, in base ai soggetti coinvolti:
PSC
Il PSC è una relazione tecnica contenente le varie fasi operative del lavoro e le azioni di prevenzione dei rischi e di messa in sicurezza del cantiere in funzione alle varie situazioni. Le figure coinvolte sono:
Il titolare dell’impresa è il responsabile della distribuzione del documento al RSPP e alle figure che si occupano della sicurezza nel cantiere.
L’allegato XV del D.lgs 81/08 definisce i contenuti minimi del PSC:
La principale differenza tra i due è data dalle circostanze in cui vengono richiesti. Il POS serve a qualsiasi impresa che apra un cantiere, il PSC è richiesto quando vi sono più imprese che lavorano insieme oppure un’impresa affidataria si avvale di altre imprese.
Per mancanze ed irregolarità nella redazione di questi documenti le sanzioni possono prevedere anche provvedimenti penali ai danni delle varie figure coinvolte sia nell’elaborazione che nel controllo.
Balconi condominiali, chi deve provvedere alla manutenzione e come?
Decreto legislativo n.48/2020 : ancora novità per i tecnici che si occupano di efficienza energetica!
Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno, è stato pubblicato il decreto legislativo n.48/2020 che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844.
Con il nuovo decreto vengono così assimilati nelle norme italiane (principalmente nel dlgs 192/2005) alcuni principi ed alcune novità della direttiva, che mira:
Il decreto è un documento di tipo programmatico che non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Il nuovo decreto legislativo è composto da 18 articoli, di seguito riportiamo le novità più rilevanti:
Esaminiamo insieme alcuni aspetti tra i più importanti
Strategia di ristrutturazione a lungo termine
Il dlgs, prevede che il Ministro dello sviluppo economico (MISE) entro luglio 2020, rediga la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati: al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende:
La strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.
All’articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2005, sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari:
L’art. 6 dlgs 48/2020 stabilisce inoltre che con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere aggiornati, in relazione all’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Con l’art.8 del dlgs 48/2020, è istituito presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici: con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione:
Ricordiamo che la direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica degli edifici, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente:
Tuttavia, anche a causa dell’emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati.
Superbonus 110% per seconde case, applicabile anche a demolizioni e ricostruzioni.
Questo e tante altre novità importanti previste nel decreto rilancio del Dl 4/2020
Queste novità sono state approvate poco tempo fa e sono molto rilvanti per il settore edile.
Vediamolo insieme
1) Superbonus 110% per demolizioni e ricostruzioni. Il super Bonus del 110% sull’efficientamento energetico è stato esteso anche ai lavori di ricostruzione e demolizione. Se si presentano le stesse volumetrie di partenza.
Tali interventi dovranno rientrare nella definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera d) del TESTO UNICO DELL’EDILIZIA
Tali interventi inoltre dovranno rispettare tutti I requisiti minimi di prestazione per efficientamento energetico, così come previsti del DM 26 giugno 2015.
Deve poi essere confermato il miglioramento della classe energetica dell’edificio, attraverso APE (attestato di prestazione energetica)
Piano di Sicurezza e coordinamento cantieri, dalla conferenza delle regioni alcune linee guida per la Publica Amministrazione, da seguire in cantiere per evitare i contagi e mantenere la sicurezza.
Il documento, cioè “Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19“, è stato sviluppato dalla Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome durante la riunione del 18 giugno insieme a ITACA, Istituto per Innovazione e trasparenza degli appalti e della compatibilità ambientale.
Il documento presentato è per lo più rivolto ad opere gestite da commitenti pubblici,tuttavia può avere un cero valore anche nel caso in cui ci siano cantieri privati.
Quali sono le indicazioni operative
Il documento è diviso in due parti, una prima parte con indicazioni relative alla materia sicurezza e salute in cantiere, a cui fanno riferimento le vigenti norme.
Una seconda parte invece che contiene tutte le misure ad hoc anti Covid-19. Riferimento essenziale per la PA e la stima dei costi e degli oneri della sicurezza in cantiere.
Quindi la prima parte fa riferimento a come mantenere la sicurezza durante l’emergenza Covid-19, co particolare riferimento alla figura dell’RUP, il responsabile di procedimento il quale deve vigilare che vengano rispettate le vigenti norme di sicurezza.
Vengono poi anche fornite maggiori informazioni relative al Piano di sicurezza e Coordinamento e come valutarlo in fase di gara d’appalto.
Il documento dunque è una misura efficace del costo della sicurezza e ribadisce che tale costo della sicurezza deve essere sottratto alle competizioni, attraverso la procedura del ribasso d’asta.
I costi di sicurezza vanno inoltre assolutamente esplicitato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Le stesse linee guida evidenziano che ovviamente durante questo particolare periodo di facile contagio è probabile che i costi di gestione per la sicurezza in cantiere siano più alti.
Infatti come prevede la normativa le misure previste sono diverse da quanto già specificate per i cantieri, inoltre, la necessità di mantenere le distanze prevede ovviamente una modifica del cronoprogramma di lavori, dovuto soprattutto all’uso ridotto di manodopera a giornata e quindi ad un aumento del tempo di lavoro.
In realtà parliamo soprattutto di quelli che vengono definiti costi connessi, cioè quelli relativi alle misure Anticovid, che varrebbero non solo per i lavoratori, ma anche per i coordinatori e per i visitatori dei cantieri.
Importanti novità questo nuovo anno per l’obbligo di Formazione CNI:
A cinque anni dall’introduzione dell’obbligo di aggiornamento professionale, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha messo in atto alcune novità in merito alla formazione degli ingegneri. Continua a leggere
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