BANDO AGRISOLARE 2023

BANDO AGRISOLARE 2023

Fotovoltaico: Nuovo Bando Parco Agrisolare per la filiera agricola e agroalimentare

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha previsto 1 miliardo di € per una nuova edizione del Bando Parco Agrisolare 2023, con importanti novità.
Il contributo a fondo perduto destinato a supportare l’installazione di impianti fotovoltaici si pone all’interno del PNRR al fine di attuare una rivoluzione verde e la transizione ecologica.

Quali sono le novità del Bando Agrisolare 2023?

Rispetto la precedente edizione, il Bando Agrisolare 2023 presenta alcune novità:

  • incremento del contributo a fondo perduto concesso alle imprese agricole;
  • introduzione del nuovo concetto di autoconsumo condiviso;
  • eliminazione, in diversi casi, del vincolo di autoconsumo;
  • raddoppio della potenza dell’impianto fotovoltaico installabile senza consumo di suolo;
  • raddoppio della spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e ricarica.

La misura “Parco Agrisolare”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.2, si pone come obiettivo di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.

In particolare, la Misura prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione.

Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp, sarà possibile richiedere un contributo per l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile.
Con riferimento alla misura “Parco Agrisolare”, sono identificati quattro specifici target da rispettare. In particolare, i primi tre target consistono nell’individuazione dei progetti beneficiari con un valore totale delle risorse finanziarie assegnate all’investimento pari rispettivamente al 30% nel 2022, al 50% nel 2023 e al 100% nel 2024. In ultimo, attraverso la Misura, si dovrà conseguire l’installazione di almeno 375 MW di nuovi impianti solari fotovoltaici.

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BENEFICIARI E RISORSE
Il decreto ministeriale 25 marzo 2022, n. 140119, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, così come integrato dal decreto ministeriale del 15 luglio 2022, n. 315434, consente l’accesso alle risorse per lo sviluppo del “Parco Agrisolare” identificando come Soggetti Beneficiari:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) le imprese agroindustriali;
c) le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Le risorse, a valere sui fondi del PNRR, ammontano a euro 1.500.000.000, di cui una quota pari ad almeno il 40% è destinata al finanziamento dei progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le risorse complessivamente stanziate sono così suddivise:
1.200 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati da aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
Sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è pubblicato l’Elenco dei Codici Ateco prevalenti per individuare la corrispondenza tra le attività dell’azienda e l’allocazione delle risorse.
Qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’Avviso possono essere richieste per il tramite del Portale di Supporto del GSE.

FONTE : GSE

Manutenzione (KPI) su tutti i beni fisici

Pubblicata da UNI la nuova prassi di riferimento sugli indicatori di prestazione della manutenzione (KPI) su tutti i beni fisici

È Stata di recente pubblicata una nuova norma UNI relativa alle manutenzioni.
In un mondo sempre più attento ai consumi diventa essenziale applicare una corretta manutenzione a tutti i beni.
Ecco che troviamo una nuova prassi con indicatori di prestazione della manutenzione
Tali indicatori (KPI) della Funzione di Manutenzione si applicano a tutti i beni fisici, siano essi industriali, infrastrutture, edifici civili, sistemi di trasporto, ecc.

Questi indicatori dovrebbero essere usati per:

  1. misurare lo stato;
  2. effettuare confronti (benchmark interni ed esterni);
  3. fare diagnosi (analisi dei punti di forza e di debolezza);
  4. identificare obiettivi e definire i traguardi da raggiungere;
  5. pianificare le azioni di miglioramento;
  6. misurazione regolare dei cambiamenti nel tempo.

In ambito normativo è la commissione Manutenzione che si è occupata di recente di recepire anche in lingua italiana la EN 15341.
Questo documento descrive un sistema per la gestione degli indicatori di manutenzione atti a misurarne le prestazioni nel quadro di fattori d’influenza quali gli aspetti economici, tecnici ed organizzativi, per valutare e migliorare la sua efficienza ed efficacia al fine di raggiungere l’eccellenza nella manutenzione dei beni tecnici.
La manutenzione di software non è trattata nella norma; è tuttavia considerata la manutenzione di entità e sistemi contenenti software.
La funzione di manutenzione opera in diversi impianti industriali, insediamenti, infrastrutture, agendo in diversi ambienti di riferimento e contesti di diverse dimensioni, strutture, obiettivi, vincoli specifici e fattori di influenza. In questo contesto, è opportuno definire un modello organizzativo della funzione di manutenzione, come riferimento da implementare in relazione agli obiettivi richiesti, alle risorse disponibili e ai vincoli esistenti.
Il modello considera che, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell’eccellenza, la funzione di manutenzione deve utilizzare un’appropriata combinazione o parti di varie discipline quali HSE (Salute-Sicurezza-Ambiente), Amministrazione, ICT (Tecnologie informatiche e di comunicazione), ecc.

È compito della direzione:

a) implementare appropriate risorse, conoscenze, regole, procedure e attività;

b) selezionare il modo in cui la manutenzione deve costruire e organizzare le varie materie e discipline nelle seguenti sottofunzioni/aree:

  •  HSE sulla manutenzione;
  • direzione della manutenzione;
  • competenza del personale di manutenzione;
  • ingegneria della manutenzione;
  • organizzazione e supporto della manutenzione;
  • amministrazione e forniture.

All’interno della UNI EN 15341 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

1. EN 13306 Maintenance – Maintenance terminology;
2. EN 15628 Maintenance – Qualification of maintenance personnel;
3. IEC 60050-192 lnternational Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 192: Dependability.

Fonte UNI

L’ITER SEMPLIFICATO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

A cura di Ing. Mastrandrea Angela.

Con questo articolo vogliamo approfondire una tematica spesso ostica: l’iter di allaccio degli impianti fotovoltaici.

In particolare oggi ci occupiamo di una importante semplificazione che interessa gli impianti che soddisfano determinati requisiti, il cosiddetto ITER SPEMPLIFICATO

L’iter semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici è in vigore dal 22 novembre 2015.

La procedura semplificata non vale per tutti gli impianti di nuova installazione, ma può essere applicata solo in alcuni casi.

ECCO I REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

  • Deve venir installato presso utenti finali che già dispongono un’utenza elettrica attiva in bassa tensione.
  • L’impianto fotovoltaico da realizzare deve avere una taglia con potenza inferiore o uguale alla potenza già disponibile in prelievo per l’utenza esistente.
  • L’impianto fotovoltaico che si desidera installare, inoltre, non deve avere una taglia che in potenza nominale risulti superiore ai 20 kWp;
  • Contestualmente alla richiesta di installazione, per l’impianto in questione deve venir fatta anche domanda al GSE per l’allacciamento in rete con il regime del cosiddetto “Scambio Sul Posto”;
  • L’impianto andrà tassativamente installato sulla copertura dell’edificio che andrà a servire, secondo le modalità specifiche di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ovvero, utilizzando pannelli che siano collocati in aderenza al tetto o addirittura integrati allo stesso.
  • Sullo stesso punto di prelievo e connessi alla medesima utenza elettrica non dovrà esserci nessun altro impianto di produzione di energia elettrica.
  • L’area su cui sorge l’abitazione non deve essere soggetta a vincolo di nessuna natura.

on line, basata sostanzialmente sulla compilazione del cosiddetto Modello Unico, reperibile sul sito del gestore di rete. Questo a sua volta è costituito da due parti. La PARTE I riporta tutti dati che vanno forniti al gestore prima di dare inizio ai lavori e quindi va compilata immediatamente nel momento in cui si decide di installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione. La PARTE II, invece, va compilata ed inviata al termine dei lavori e serve a completare la procedura già avviata con la PARTE I. Entrambe le parti del Modello Unico vanno compilate e sottoscritte a cura del soggetto richiedente e poi trasmesse on line al gestore di rete competente.

Alla prima parte del modulo, contenente per lo più i dati anagrafici del compilatore, nonché notizie circa l’immobile su cui andrà installato l’impianto, è necessario allegare copia del documento di identità del richiedente ed uno Schema elettrico unifilare dell’impianto, che sia redatto e firmato a cura di un progettista o tecnico abilitato. Inviando questa prima parte del modulo non è necessario comunque effettuare alcun versamento.

Entro 20 giorni lavorativi dall’invio della PARTE I del Modello Unico, infatti, il gestore è tenuto ad effettuare tutte le verifiche del caso, controllando anche il tipo di lavori di connessione che effettivamente sarà necessario effettuare per la connessione e messa in esercizio dell’impianto in oggetto. Se non sussistono criticità sulla linea elettrica indicata, l’iter semplificato viene effettivamente avviato senza problemi. Ma fate attenzione perché, anche in questi frangenti, è possibile che E-Distribuzione (o chi per esso) richieda l’esecuzione di lavori di rete in modo da poter effettivamente allacciare l’impianto.

Qualora si rendano necessari lavori di rete, il gestore entro i 20 giorni suddetti ne darà comunicazione al “soggetto richiedente”, che dal canto suo dovrà confermare l’accettazione del preventivo fornitogli dal gestore, pagando subito il 30% dei costi previsti per dar seguito al tutto.

L’utente, con questa prima parte della procedura, viene di fatto sollevato dalle altre formalità e comunicazioni, che un tempo erano necessarie e può a tutti gli effetti dare avvio all’installazione del proprio impianto (compresa quella al Comune).

A questo punto, con l’iter semplificato,la palla passa al gestore di rete che, tramite PEC, deve:

  • provvedere ad inviare copia della PARTE I del Modello Unico al Comune;
  • inviare copia del Modello Unico al GSE;
  • caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione. Normalmente si tratta di un centinaio d’euro più IVA e l’addebito avviene in automatico, poiché sul Modello Unico il richiedente è tenuto ad indica il suo IBAN, preautorizzando il gestore al prelievo della quota necessaria alla connessione. In ogni caso, è possibile conoscere a priori l’ammontare preciso di tale quota, che viene chiaramente indicata nel sito web del gestore di rete;
  • inviare copia di tutte le ricevute delle suddette trasmissioni al richiedente;
  • ed infine, qualora ne ricorrano le condizioni, sempre tramite PEC deve inviare i dati dell’impianto anche alla Regione.

Fatte le suddette comunicazioni il gestore di rete deve mettere a disposizione del richiedente il “Regolamento di esercizio”. Si tratta di un documento che in gran parte viene fornito già precompilato e che il richiedente deve sottoscrivere dopo averlo completato nei campi e negli allegati richiesti.

In genere le informazioni necessarie sono inerenti le caratteristiche dell’impianto fotovoltaico come effettivamente realizzato.
Gli allegati, invece, normalmente, sono:

  • la dichiarazione di conformità dell’impianto fotovoltaico rilasciata dall’installatore (ai sensi del M. 22/01/08, n. 37);
  • la dichiarazione di conformità di tutti i vari componenti installati (inverter, sistemi di protezione di interfaccia…) rilasciata dagli enti accreditati ed attestanti la conformità dei dispositivi alla norma CEI 0-21;
  • il test report, o rapporto di prova sul campo, inerente gli inverter installati o le protezioni esterne di rete (i cosiddetti SPI, ovvero sistemi di protezione di interfaccia);
  • lo schema elettrico unifilare dell’impianto così come effettivamente realizzato.

Una volta che sono stati portati a termine tutti i lavori necessari alla realizzazione ed installazione dell’impianto, il soggetto richiedente dovrà trasmette al gestore di rete la PARTE II del Modello Unico e il regolamento di esercizio sottoscritto. In questo modo l’utente dichiara di aver preso visione e di accettare le clausole presenti nel contratto per l’erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e inoltrato al richiedente tramite il gestore di rete.

Il gestore di rete controllati i documenti, se non riscontra la presenza di errori o anomalie, nel giro di 10 giorni al massimo procede all’attivazione dell’impianto di produzione e lo fa recandosi, previo appuntamento,sul luogo in cui è stato realizzato l’impianto. In tale frangente, i tecnici installano il contatore di produzione e riprogrammano quello già esistente di scambio, in modo tale che contabilizzi il flusso di energia in prelievo ed anche quello in immissione. A questo punto tutto è pronto e l’impianto fotovoltaico viene messo in funzione.
Subito dopo è ancora il gestore di rete che deve provvedere:

  • ad inviare copia della PARTE II del Modello Unico al Comune, sempre tramite PEC;
  • inviare copia anche al GSE, in modo da perfezionare la richiesta del servizio di scambio sul posto;
  • comunicare tramite il portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio dell’impianto, validandone i dati definitivi;
  • inviare copia di tutte le suddette ricevute di trasmissione al soggetto richiedente, che è tenuto a conservarle.

 

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