prevenzione incendi asili nido

Prevenzione incendi Asili Nido: dal 29 aprile in vigore la Rtv

Prevenzione Incendi Asili Nido, importanti novità in merito alle RTV.

A cura di A. Mastrandea

E’ il 14 aprile 2020, la data in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dell’Interno del 6 aprile 2020: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015”. Il decreto aggiunge un nuovo tassello alle regole tecniche verticali (RTV) e apporta modifiche alla sezione V del Codice di prevenzione Incendi del DM 3 agosto 2015.

Il decreto si compone di due distinti allegati:

Allegato 1: Regole tecniche verticali – Capitolo V. 9 Asili nido” che si va ad aggiungere all’elenco delle RTV in allegato al Codice di prevenzione incendi del 3 agosto 2015.

Allegato 2: Modifica al Codice di prevenzione Incendi nella sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Le disposizioni contenute nel decreto si possono applicare:

·       Agli asili nido con oltre 30 persone presenti (individuate all’allegato I del DPR del 1° agosto 2011, n. 151) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oppure a quelli di nuova realizzazione

·       In alternativa alle specifiche norme di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’Interno 16 luglio 2014

Il provvedimento classifica gli asili in relazione alla massima quota dei piani. Le aree dell’attività sono classificate in base alla presenza di bambini o di uffici o servizi:  per servizi si intendono per esempio servizi igienici, ambulatori e spogliatoi, non si considerano dei servizi le aree destinate agli impianti.

La valutazione del rischio incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bimbi nella struttura (in culla, nei lettini…), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio.

La RTV prevede che nelle aree in cui sono presenti i bambini, l’affollamento sia pari al numero massimo di occupanti previsto. Inoltre, deve essere prevista la segnaletica di sicurezza a pavimento, finalizzata ad indicare le vie di esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività.

La frequenza dell’attuazione delle prove di evacuazione non può essere inferiore a 3 l’anno.

Inoltre, viene specificato che l’attività deve essere dotata di rivelazione ed allarme di livello IV.

Le modifiche alla sezione V del DM 3 agosto 2015 sono inerenti i paragrafi V4, V5 e V7 in merito alla classificazione in funzione della massima altezza dei piani h e ad alcune specifiche definizioni.

I due allegati al Decreto vanno così ad integrare e ad aggiornare l’elenco delle RTV riportate alla sezione V del Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015: le cui ultime modifiche ricordiamo sono state apportate dal Decreto 14 febbraio 2020 in merito a:

V.4: uffici

V.5: attività ricettive turistico – alberghiere

V.6: autorimesse

V.7: attività scolastiche

V.8: attività commerciali