dl semplificazioni

Dl semplificazioni e testo unico edilizia

Il dl  semplificazioni riporta, al Capo II, alcune semplificazioni in materia edilizia.

A cura di Angela Mastandrea- Responsabile Scientifico

Il dl semplificazioni dunque contiene delle proposte per la semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, essenzialmente volti a:

  • rendere immediatamente realizzabili le opere legittimamente fattibili;
  • incentivare la rigenerazione urbana.

 

Esaminiamo nel dettaglio gli aspetti principali del dl semplificazioni:

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

In caso di interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione di edifici, viene modificato l’art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001: stabilendo che la ricostruzione sia comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti e gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possano essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito. Ciò implicherebbe dunque la possibilità di ricostruire un edificio con maggiore volume e di diversa sagoma e altezza, mantenendo le distanze preesistenti.

 

MODIFICHE DEI PROSPETTI COME OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativo alle definizioni degli interventi edilizi ha subito delle modifiche soprattutto in ambito degli interventi di manutenzione straordinaria per ciò che riguarda i prospetti degli edifici legittimamente realizzati. Tali modifiche sono necessarie al fine di mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, ovvero per l’accesso allo stesso: a condizione che  non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, che l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e che  non abbia ad oggetto, immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004.

 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle disposizioni della bozza del dl semplificazioni  che modificano l’art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono compresi altresì: gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, incluse  le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, degli incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

 

 

 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

E’ previsto inoltre, anche la modifica della lett. e-bis) dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001, in virtù della quale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (attività edilizia libera), anche le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 (attualmente sono 90) giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

 

STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI

Si modifica l’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 inserendo il comma 1-bis, ai sensi del quale lo stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare:  integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio (o nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale non sia disponibile copia), lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, ovvero da altri documenti probanti  quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.

 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 modificato dalla bozza di D.L. Semplificazioni, al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana e di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

 

SILENZIO ASSENSO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Con riferimento al silenzio assenso formatosi sulla domanda di permesso di costruire ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, si prevede il rilascio da parte del SUE ( entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato), di un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, oppure nello stesso termine, si comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti).

 

SCIA

Viene integrato l’art. 24 del D.P.R. 380/2001 sull’agibilità degli edifici, prevedendo che la segnalazione certificata può essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti in seguito definiti con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

TOLLERANZE COSTRUTTIVE

Viene introdotto nel T.U.E. l’art. 34-bis relativo alle tolleranze costruttive. Ai sensi del nuovo articolo, non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo (si prevede la contestuale abrogazione dell’art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/2001).

Inoltre, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici.

Esse dovranno essere eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

Le tolleranze esecutive suddette, realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione e dei  diritti reali.

 

TERMINI

Si prevede la possibilità di prorogare di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31/12/2020: a condizione che i suddetti termini, non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto (al momento della comunicazione dell’interessato), con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applicherebbe alle segnalazioni certificate di inizio attività, presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.