Terminato il primo triennio di formazione professionale continua

Cosa succede a chi non ha raggiunto i crediti obbligatori per legge? Il Consiglio nazionale degli Architetti ha già fatto conoscere il quadro sanzionatorio

Il 31 gennaio, per molti professionisti appartenenti agli ordini professionali, è scaduto il primo triennio di aggiornamento continuo obbligatorio. Per quasi tutti gli ordini professionali, il limite formativo era di 60 crediti da maturare nel triennio. Chi ha raggiunto e superato questa soglia può stare tranquillo; da questo mese potrà cominciare a d informarsi sui nuovi corsi di formazione che il proprio ordine organizzerà e sulle nuove modalità di formazione; chi, invece, è rimasto attardato e non ha completato il triennio formativo deve attendere le indicazioni del proprio ordine sulle sanzioni cui andrà incontro.
Il Consiglio nazionale degli architetti si è già mosso in tale direzione approvando la modifica all’articolo 9 del Codice deontologico, in modo da consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni sul territorio nazionale. Si va dalla censura se a mancare sono fino a 12 crediti formativi, fino alla sospensione, la cui durata in giorni è direttamente proporzionale al numero di crediti mancanti. In quell’arco di tempo, in pratica, non sarà possibile esercitare la professione, e il professionista sarà temporaneamente cancellato dalla Cassa, anche se si resta iscritti all’albo e si ha comunque l’obbligo di pagare la quota annuale prevista dall’ordine. C’è, però, la possibilità di un ravvedimento operoso. Entro sei mesi dalla scadenza triennale, gli architetti possono, infatti, regolarizzare la propria situazione, andando a recuperare i crediti formativi che mancano. Quest’anno ci sarà tempo, dunque, fino al 30 giugno 2017, eventualmente, per colmare le lacune.
Poi, è notizia di questi giorni, il Consiglio nazionale degli architetti, con una delibera subito operativa, ha deciso di confermare il numero di 60 crediti formativi anche per il prossimo triennio 2017-19.