Sismabonus

Sismabonus tutti gli approfondimenti fiscali

Sismabonus, approfondimenti e consigli sulla questione fiscale legata al bonus post sisma.

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

Di cosa si tratta?

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici, possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

L’agevolazione Sismabonus è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017, gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive: situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Quali sono i vantaggi del Sismabonus?

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

La detrazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo e può essere utilizzata direttamente dal soggetto IRES od IRPEF, oppure, può essere ceduta  all’impresa affidataria dei lavori o ai fornitori, se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Come si procede per poter usufruire di questa opportunità?

E’ necessario consultare un professionista che, una volta esperite le campagne di indagini sulle strutture e le indagini geotecniche, tramite le analisi previste dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, individuerà la classe di rischio sismico allo stato di fatto. Il professionista predisporrà quindi il progetto degli interventi di miglioramento sismico, la certificazione della classe di rischio allo stato di fatto e quella conseguibile con i lavori previsti.

Qual è l’iter amministrativo edilizio per gli interventi antisismici del sismabonus?

L’iter edilizio del Sismabonus si avvierà con la presentazione allo sportello unico della SCIA con il progetto di miglioramento sismico e le certificazioni delle classi di rischio pre/ post intervento secondo i modelli predisposti dal M.I.T nel DM 65/2017 (allegato B).

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico all’ultimazione dei lavori dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.

È importante inoltre sottolineare che, oltre a quelle inerenti i lavori, è possibile detrarre anche le spese necessarie per le indagini sulle strutture, per le indagini geotecniche, le verifiche per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e le autorizzazioni, gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori, tipiche della manutenzione ordinaria o straordinaria quali ad esempio: tinteggiature, intonacature, pavimentazioni, etc.

Vige infatti il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore, assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).

Estremamente interessante è l’Ecosismabonus. Nel caso di interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica di edifici condominiali (posti nelle zone sismiche 1, 2, 3),  è prevista una detrazione dell’80% o dell’85% rispettivamente per il miglioramento di una o due classi di rischio: da calcolarsi su un massimo di 136.000 ad unità immobiliare. Il recupero fiscale (Eco Sisma Bonus) avverrà in 10 quote annuali di pari importo.

Le detrazioni non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

  1. non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl od agli altri enti;
  2. non sono esibite le fatture od i i bonifici delle spese effettuate;
  3. le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche;
  4. sono state violate le norme sulla sicurezza luoghi di lavoro o gli obblighi contributivi;
  5. il pagamento non è eseguito tramite «bonifico parlante o non riporti correttamente i dati richiesti;
  6. in mancanza di deposito dell’Asseverazione della Classificazione Sismica contestualmente alla SCIA.