bonus facciate

Sismabonus e bonus facciate, nuova risposta agenzia delle entrate

Ancora una risposta dell’Agenzia delle Entrate, che chiarisce alcuni aspetti fondamentali relativi all’applicabilità del Sismabonus e bonus facciate agli interventi che comportano un cambio di destinazione d’uso.

Vediamo in sintesi la questione.

A cura dell’Ing. A. Di Mastandrea

L’Istante riferisce di essere comproprietario con il coniuge di una unità immobiliare, attualmente accatastata al Catasto Fabbricati in categoria C/2, che costituisce l’ultima porzione non ancora recuperata, adibita in passato a stalla/ricovero attrezzi agricoli e fienile di una cascina a corte. Su tale immobile intende effettuare entro la fine del 2021, lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

Ciò posto, l’Istante chiede tra le altre cose se può beneficiare del cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del citato decreto Rilancio per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell’edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale e se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico.

Analizziamo la risposta dell’Agenzia

In primo luogo si precisa che è possibile “fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, risulti chiaramente che gli stessi comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo”. Il medesimo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

In relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate con riferimento ai lavori che l’Istante intende realizzare sulla facciata dell’edifico, l’Agenzia chiarisce che “qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. I medesimi principi sono stati affermati, altresì, nella citata circolare n. 2/E del 2020 con riferimento agli interventi ammessi al bonus facciate, atteso che anche questi ultimi possono astrattamente rientrare tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio oggetto delle specifiche detrazioni sopra richiamate.

Tanto premesso, fatta salva l’impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come prospettato dall’Istante, siano realizzati sull’edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell’edifico, è possibile in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate: a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Tuttavia, va rilevato che nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applichi, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell’intervento di ristrutturazione oggetto dell’istanza, tra i quali verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell’edificio indicati dall’Istante. Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico, nel suo complesso sarà   possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate.