Nuove norme in arrivo per gli appalti all’estero

Il 4 gennaio 2018 entra in vigore il nuovo decreto che disciplina i lavori che le sedi estere delle nostre amministrazioni dovranno realizzare oltre i nostri confini

è entrato in vigore il 4 gennaio il decreto 2 novembre 2017, n. 192 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che definisce le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero. Sono 25 gli articoli nei quali si sviluppa questo regolamento che fissa le linee guida e gli aspetti che le sedi estere delle Amministrazioni italiane dovranno seguire e rispettare per le gare di appalti.

In particolare, è opportuno segnalare che se il valore del contratto – attribuito in base al cambio valuta alla data del primo atto della gara – è inferiore ai 40mila euro, ci sarà l’affidamento diretto; con un valore compreso tra i 40mila e le soglie europee (144mila euro per le gare bandite dalle autorità governative centrali e 221mila euro per gli appalti delle amministrazioni decentrate) si potrà usare la procedura negoziata. Oltre questi limiti si utilizzeranno le procedure ordinarie.

E ancora, nelle direttive generali si legge che i contratti verranno stipulati secondo le normative del Paese in cui verrà eseguito il contratto, che dovrà in ogni caso essere conforme alle disposizioni nazionali ed europee, anche a livello di tutela del lavoratore, secondo gli standard minimi accettati a livello internazionale.
Il regolamento poi prende in considerazione anche la figura del RUP, ovvero il Responsabile Unico del procedimento, che dovrà essere scelto tra i dipendenti di ruolo della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP dovrà essere un tecnico. Se non c’è la possibilità di individuare questa figura tra i dipendenti, l’incarico potrà essere affidato a soggetti esterni, a condizione che rispettino le condizioni di competenza e siano coperti da un’assicurazione per i rischi professionali.

Il tecnico esterno, inoltre, dovrà dimostrare di non avere legami con i partecipanti al bando.
Infine, i contratti dovranno conformarsi alla normativa in materia di tutela ambientale, urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, artistici ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del Paese in cui deve essere eseguito il contratto.