Bonus Verde: come ottenerlo

È stata introdotta per il 2018 una nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per abitazioni, fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile, per le seguenti tipologie:
–  sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

–  realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

– progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi;

– spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

Tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile, hanno diritto alla detrazione per gli interventi effettuati e le relative spese sostenute. Ma per poterne usufruire le spese devono essere pagate attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale).

La detrazione, che va effettuata dall’Irpef lorda, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso di lavori in condominio, hanno diritto alla detrazione tutti i singoli condomini nel limite della quota a loro imputabile singolarmente e a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Al “bonus verde” vengono applicate anche alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio: se gli interventi vengono effettuati su unità immobiliari residenziali adibite anche all’esercizio dell’arte o dell’esercizio commerciale, la detrazione si riduce del 50%.

Inoltre è cumulabile anche con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%.

La detrazione non si estingue nemmeno in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi: viene infatti trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede.