attrezzatura da lavoro

Attrezzatura da Lavoro, cosa prevede il del D.Lgs. 81/08?

Tutto quello che c’è da sapere sulla questione dell’attrezzatura da lavoro disciplinata ai sensi del D.Lgs.81/08

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

In tema di sicurezza ci sono sempre molti aspetti da approfondire e lati oscuri della norma, da chiarire agli addetti ai lavori. Oggi esaminiamo gli aspetti legati alle attività di noleggio e messa a disposizione delle attrezzature di lavoro secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/08.

L’impianto legislativo delineato dal d.lgs. 81/08 (TU), con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del lavoratore, disciplina le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro: tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro.

Chiunque noleggi o conceda in uso (o locazione in finanziaria) attrezzature di lavoro non marcate CE, deve infatti attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi al momento della consegna a chi le noleggia o le riceva in uso (o in locazione finanziaria), ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Questo indica in maniera chiara, che i noleggiatori e i concedenti in uso devono fornire esclusivamente beni conformi alle vigenti norme. E’ necessario dunque che sia una  prassi consolidata il passaggio di tale informazione al cliente finale, attraverso un’attestazione formale di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al summenzionato allegato V; oltre all’evidenza (al momento della cessione) del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza, attraverso il registro di controllo, scheda tecnica e verbali di verifica periodica, etc.

Un altro obbligo ricadente sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro, è l’acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso: i quali dovranno risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

 

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono:

  • piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
  • gru a torre;
  • gru mobili;
  • gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi);
  • trattori agricoli e forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli);
  • pompe per calcestruzzo.

Detta dichiarazione dovrà essere redatta dal datore di lavoro il quale: dovrà indicare il lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura, dichiarare che tutti  sono stati formati in conformità con quanto prescritto e se le attrezzature di lavoro , di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ai sensi dell’art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008 ,pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo 2012), che questi ultimi siano in possesso della specifica abilitazione.

Fonte: INAIL – Tratto da: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro