cantieri edili

Cantieri edili e tutto quello che bisogna sapere su il giornale di lavoro

Cantieri edili e appalti pubblici : andiamo ad esaminare uno strumento particolare: il giornale dei lavori.

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

Il giornale dei lavori è uno strumento contabile per la gestione dei cantieri edili. Il suo utilizzo, è stabilito per i lavori  nei quali si applica il codice dei contratti pubblici, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”: tra gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, all’articolo 3. Al di fuori dei lavori pubblici invece, è previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”: tra i documenti che devono essere presenti in cantiere, all’articolo 66, all’interno del Capo II – Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Queste norme ne prevedono obbligatoriamente l’istituzione allo scopo di tutelare rilevanti interessi collettivi, quali: la spesa per opere di interesse pubblico o la stabilità degli edifici. Tuttavia, nulla vieta che possa essere adottato anche al di fuori di questi ambiti, trattandosi di una buona prassi.

Le linee guida definiscono con precisione contenuto e funzione del giornale dei lavori. Viene predisposto dal direttore dei lavori e le sue registrazioni sono redatte da lui stesso o dai direttori operativi o ispettori a ciò delegati. Le registrazioni sono datate, firmate e rispettano l’ordine cronologico. Devono essere registrati almeno:

  • l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
  • la qualifica e il numero degli operai impiegati;
  • l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
  • l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché, quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
  • l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
  • le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
  • le relazioni indirizzate al RUP;
  • i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  • le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
  • le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

La nuova versione del manuale di riferimento per tutti gli operatori della sicurezza nell’edilizia, presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e disegni: in appendice anche modelli di comunicazione e modulistica indispensabile.

I dati relativi a giornate lavorate, all’utilizzo dei mezzi d’opera e alle quantità di materiali messi in opera, possono essere anche registrati (dagli ispettori incaricati) su brogliacci e raccolti in liste settimanali, poi  controfirmate dall’appaltatore e raccolte separatamente. Il direttore dei lavori, se affida ai suoi collaboratori la redazione del giornale dei lavori, periodicamente ne verifica le registrazioni controfirmandole e  aggiungendo le sue osservazioni, se necessario. Nel fare ciò rispetta sempre il criterio cronologico.

 

Così come gli altri documenti contabili dei lavori, anche il giornale dei lavori può, anzi deve, se l’importo dei lavori è superiore a 40.000 euro, essere tenuto con strumenti informatici. Questi strumenti che devono essere preliminarmente accettati dal RUP, devono avere caratteristiche tali da:

  • garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti;
  • essere interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, ovvero i dati registrati devono avere formati tali da potere essere letti e scritti anche da software diversi da quello con il quale sono stati creati.

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” definisce i criteri che devono essere adottati dagli strumenti informatici utilizzati a questo scopo.

 

Fonte: teknoring