Bonus 55%, per ottenerlo necessario l’accatastamento

Le detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sono applicabili agli immobili esistenti regolarmente accatastati o per i quali è stata presentata domanda di accatastamento. Lo hanno chiarito gli esperti del Fisco, interpellati sul caso da un contribuente, che aveva chiesto se per ottenere il bonus, l’esistenza dell’immobile potesse essere giustificata con la richiesta di accatastamento.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che l’esistenza di un immobile è una condizione indispensabile per fruire della detrazione del 55%. Al contrario, rappresenta un dato ininfluente la categoria catastale di appartenenza dell’edificio sottoposto agli interventi di riqualificazione.

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita in diversi modi, spiega il Fisco. Può essere presa in considerazione l’iscrizione dell’immobile in Catasto, ma anche la richiesta di accatastamento. Fa da prova anche il pagamento dell’Imu nel caso in cui l’imposta sia dovuta.

Non sono invece agevolabili le spese effettuate mentre l’immobile è in fase di costruzione. Secondo la normativa comunitaria, infatti, tutti i nuovi edifici devono rispettare requisiti energetici minimi in funzione della tipologia e delle condizioni climatiche del Paese in cui vengono realizzati.

 

Scritto da Paola Mammarella