piano sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento ovvero psc sicurezza

POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) sono documenti previsti dal titolo IV del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D.lgs 81/08, ed utilizzati per la stima dei rischi e le misure di prevenzione per la salvaguardia dei lavoratori da incidenti ed infortuni nelle attività dei cantieri di lavoro.

 

POS

Il POS viene definito dal D.lgs 81/08 come “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a)”, è redatto dal Datore di Lavoro oppure dal titolare dell’impresa che esegue i lavori, che sia impresa esecutrice o subappaltatrice.

Il documento contiene:

  • valutazione dei rischia cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
  • attività specifica e singole lavorazioni
  • descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni
  • elenco di eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose
  • misure di prevenzione e protezioneda adottare per contenere o eliminare il rischio
  • organizzazione della sicurezzaglobale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature
  • organigramma della sicurezza
  • eventuali procedure richieste dal PSC(piano di sicurezza e coordinamento).

La presentazione del POS avviene nelle seguenti modalità, in base ai soggetti coinvolti:

  • il committente: per gli appalti, trasmette il PSC alle imprese che presentano le offerte e poi, prima dell’inizio dei lavori, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
  • le ditte esecutrici: almeno 15gg prima dell’inizio lavori, il datore di lavoro consegna il POS al CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori) per la verifica dell’idoneità e successivamente ne mette in atto le direttive
  • le ditte subappaltatrici: almeno 30gg prima dell’ingresso nel cantiere, il datore di lavoro affidatario, consegna il POS al titolare dell’impresa che subappalta, il quale eseguirà la procedura del punto precedente.

 

PSC

Il PSC è una relazione tecnica contenente le varie fasi operative del lavoro e le azioni di prevenzione dei rischi e di messa in sicurezza del cantiere in funzione alle varie situazioni. Le figure coinvolte sono:

  • CSP (Coordinatore dei lavori in fase di progettazione) che redige il PSC
  • CSE (Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione) che lo valuta e ne verifica la corretta applicazione.

Il titolare dell’impresa è il responsabile della distribuzione del documento al RSPP e alle figure che si occupano della sicurezza nel cantiere.

L’allegato XV del D.lgs 81/08 definisce i contenuti minimi del PSC:

  • descrizione dell’opera e del cantiere e collocazione geografica
  • riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere
  • relazione analitica di valutazione dei rischi, con misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali)
  • misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.)
  • durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza.

 

POS E PSC: DIFFERENZE

La principale differenza tra i due è data dalle circostanze in cui vengono richiesti. Il POS serve a qualsiasi impresa che apra un cantiere, il PSC è richiesto quando vi sono più imprese che lavorano insieme oppure un’impresa affidataria si avvale di altre imprese.

Per mancanze ed irregolarità nella redazione di questi documenti le sanzioni possono prevedere anche provvedimenti penali ai danni delle varie figure coinvolte sia nell’elaborazione che nel controllo.

 

 

 

 

 

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Il mercato dei servizi di ingegneria torna a sorridere

Il mercato dei servizi di ingegneria torna a sorridere

Lusinghieri i numeri di maggio 2017 elaborati dal Centro Studi del CNI.

Buone notizie per il mondo dell’ingegneria: è tornato a correre, infatti, il mercato dei servizi di ingegneria. Stando al rapporto elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel mese di maggio 2017 sono state bandite gare per servizi di ingegneria e architettura senza esecuzione per complessivi 53,7milioni di euro, quasi il 700% in più rispetto al mese di maggio del 2016. Una crescita rilevante, che porta l’importo “cumulato” di questi primi cinque mesi a superare i 162 milioni di euro, oltre 90 milioni in più (+ 130%) di quanto registrato nello stesso periodo del 2016.

Questi dati non risentono ancora del Correttivo al Codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 aprile ed entrato in vigore il 20 maggio, i cui effetti e il cui impatto si potranno valutare solo nei rilevamenti dei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il ricorso all’appalto integrato. Numeri che portano Michele Lapenna, Consigliere Tesoriere del CNI a dire che “sono da valutare positivamente anche i dati che riguardano le aggiudicazioni che mostrano segnali positivi di apertura del mercato verso gli operatori di piccole e medie dimensioni”. Circa la metà degli importi delle gare aggiudicate nel mese di maggio è andata ai liberi professionisti nelle loro diverse tipologie di organizzazione professionale. Nel 2016, ricorda il rapporto del Centro Studi CNI, la quota di importi aggiudicati dai professionisti è stata pari al 23,3% con un importo medio che non raggiungeva i 40mila euro.

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Il Decreto Legislativo n.48/2020 e le novità in materia di efficienza energetica

Decreto legislativo n.48/2020 : ancora novità per i tecnici che si occupano di efficienza energetica!

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno, è stato pubblicato il decreto legislativo n.48/2020 che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844.

Con il nuovo decreto vengono così assimilati nelle norme italiane (principalmente nel dlgs 192/2005) alcuni principi ed alcune novità della direttiva, che mira:

  • ad accelerare la riqualificazione energeticadegli edifici esistenti;
  • integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione diedifici a emissioni zero entro il 2050;
  • promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (domotica) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
  • dare un impulso alla mobilità elettricacon l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
  • razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive.

Il decreto è un documento di tipo programmatico che non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

Il nuovo decreto legislativo è composto da 18 articoli, di seguito riportiamo le novità più rilevanti:

  • 3 – nuove definizioni relative agli impianti;
  • 5 – strategia di ristrutturazione a lungo termine;
  • 6 – requisiti degli edifici;
  • 8 – portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici;
  • 9 – pagamento delle sanzioni in materia di attestato di prestazione energetica;

 

Esaminiamo insieme alcuni aspetti tra i più importanti

Strategia di ristrutturazione a lungo termine

Il dlgs, prevede che il Ministro dello sviluppo economico (MISE) entro luglio 2020, rediga la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati: al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e comprende:

  1. una ricognizione del parco immobiliare nazionale, fondata se il caso lo richiede, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
  2. l’individuazione di approcci alla ristrutturazioneefficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto ove possibile, dei momenti più opportuni nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;
  3. una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l’efficacia;
  4. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti, ottenibili per fasi successive: ad esempio attraverso l’introduzione di un sistema facoltativo di passaporto di ristrutturazione degli edifici;
  5. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
  6. l’integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza;
  7. una stima affidabile del risparmio energetico

 

La strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.

 

Requisiti degli edifici

All’articolo 4 del decreto legislativo n. 192/2005, sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari:

  • in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
  • i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolantiche controllano separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
  • nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
  • per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, dellasicurezza antincendio e sismica;
  • ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo;
Aggiornamento dei requisiti professionali

L’art. 6 dlgs 48/2020 stabilisce inoltre che con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere aggiornati, in relazione all’articolo 17 della direttiva 2010/31/UE  e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

 

 

Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Con l’art.8 del dlgs 48/2020, è istituito presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici: con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione:

  • informazionisulla prestazione energetica degli edifici;
  • sulle migliori praticheper le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
  • suglistrumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
  • sugli attestati di prestazione energetica (APE).

La direttiva UE 2018/844

Ricordiamo che la direttiva n. 2018/844, in materia di efficienza energetica degli edifici, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente:

  • riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030;
  • sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.

Tuttavia, anche a causa dell’emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati.

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Oggi desideriamo riportare le preoccupazioni dei liberi professionisti, in merito a come gestire nel modo migliore l’emergenza Coronavirus che in questo mese, sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Continua a leggere