Il nuovo Codice Appalti

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

Oggi parliamo del “Nuovo Codice Appalti”, o meglio delle modifiche al codice appalti apportate dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

Una delle principali novità riguarda l’affidamento diretto dei lavori.

In particolare, l’art. 1 comma 912 della legge di Bilancio 2019 deroga parzialmente l’art. 36 del Codice degli appalti, in attesa di una sua complessiva revisione che dovrebbe prendere forma entro la primavera.

Leggiamo il comma 912:

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro

 Viene previsto, quindi, che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice Appalti, possano procedere all’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.

L’unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge i lavori possono, quindi, essere suddivisi in:

  • lavori fino a 40.000 euro
  • lavori da 40.000 a 150.000 euro
  • lavori da 150.000 a 350.000 euro
  • lavori da 350.000 a 1 milione di euro
Lavori fino a 40.000 euro

Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice Appalti.

 Lavori tra i 40.000 euro ed i 150.000 euro

Sopra la soglia dei 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l’articolo 36 prevedeva lo svolgimento di una procedura negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno 10 operatori economici; la scelta di questi ultimi doveva avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione.

La legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad affidamento diretto anche per i contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di 3 operatori economici.

Lavori tra i 150.000 e 350.000 euro

Per l’affidamento dei contratti rientranti nella fascia tra i 150.000 e 350.000 euro, la legge di Bilancio 2019 prevede lo svolgimento di una procedura negoziata: gli operatori da invitare devono essere almeno 10. 

Lavori tra i 350.000 ed 1 milione di euro

Qualora l’importo lavori sia pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, si avvierà una procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

Per scaricare il testo del nuovo codice appalti cliccate qui.