Le relazioni in acustica

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

Nell’articolo di oggi esaminiamo insieme le varie relazioni che in ambito di acustica è necessario allegare alle diverse richieste di realizzazione di nuove costruzioni, apertura attività o altro.

Cerchiamo di rispondere dunque alla domanda: quale tipo di relazione acustica è necessaria? E quando? Ed inoltre.. chi la può redigere?

L’Impatto Acustico

Partiamo dalle valutazioni di Impatto Acustico: le valutazioni di impatto acustico servono in sostanza per valutare quanto rumore può generare un’opera e se tale rumore supera o meno i limiti di legge in vigore.

La Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995) all’art. 8 indica che devono essere sottoposti a valutazione di impatto acustico:

  • Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  • Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali)
  • Discoteche
  • Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
  • Impianti sportivi e ricreativi
  • Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Le opere devono essere sottoposte a valutazione sia che vengano realizzate ex-novo, sia che vengano modificate o potenziate.

Inoltre devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico

  • le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture
  • Le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive

Le relazioni di impatto acustico devono essere redatte seguendo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali

I limiti da rispettare sono definiti dai decreti attuativi della Legge quadro. Ad esempio dal DPCM 14-11-1997

Il Clima Acustico

Le relazioni di clima acustico hanno lo scopo di valutare la rumorosità presente in un’area prima di realizzare una nuova opera. Servono quindi per determinare se l’area è compatibile con la nuova costruzione e prevedere eventuali opere di mitigazione dei rumori.

La Legge quadro, sempre all’art. 8, indica che bisogna redigere una valutazione previsionale di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di:

  • Scuole e asili nido;
  • Ospedali;
  • Case di cura e di riposo;
  • Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere che richiedono valutazione di impatto acustico.

Anche le relazioni di clima acustico devono essere redatte seguendo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali, e i limiti da rispettare sono definiti dai decreti attuativi della Legge quadro (ad es. DPCM 14-11-1997)

Impatto acustico e clima acustico fanno parte di quel tipo di valutazioni relative all’acustica in ambiente esterno; vediamo invece quali sono gli adempimenti relativi all’acustica in ambiente interno e parliamo dunque di Requisiti Acustici Passivi.

Una verifica dei requisiti acustici passivi consiste nel valutare se un edificio rispetta o meno specifiche prestazioni di isolamento dai rumori. Attualmente in Italia sono in vigore i limiti definiti dal DPCM 5-12-1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Il Decreto specifica le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori di calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverberazione negli ambienti scolastici

I requisiti acustici passivi possono essere calcolati analiticamente e misurati in opera. I limiti imposti dal DPCM si riferiscono alle prestazioni in opera, ad edificio ultimato.

La Classificazione Acustica

Infine una relazione di Classificazione Acustica ha lo scopo di valutare in quale classe si trova l’unità immobiliare che stiamo analizzando. I valori limite delle classi e le procedure da seguire sono definiti dalla norma UNI 11367

L’applicazione delle classi acustiche è generalmente volontaria. Attualmente sono richiamate in alcuni regolamenti locali (leggi regionali e regolamenti edilizi comunali) e nel DM 11 ottobre 2017 sui “Criteri Ambientali Minimi”, che impone, nelle gare di appalto di edifici pubblici, il raggiungimento della Classe II.

La domanda che ci poniamo a questo punto è: chi può o deve redigere queste relazioni?

In generale tutte le relazioni che richiedono misurazioni fonometriche devono essere redatte da Tecnici Competenti in Acustica (TCA). Pertanto è necessaria tale qualifica per le valutazioni di clima e impatto acustico e per le misure in opera dei requisiti acustici passivi.

Per i calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi invece non vi è una chiara indicazione legislativa. Secondo un documento emanato dal Ministero dell’Ambiente nel 1998 qualsiasi “progettista edile” può redigere le relazioni di calcolo previsionale. Si raccomanda però di verificare sempre eventuali indicazioni differenti riportate in Leggi Regionali o Regolamenti Edilizi comunali.