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Gestione della sicurezza antincendio in condominio

Di Ing. Angela Mastrandrea – Responsabile Scientifico

Il  5 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.”

Il decreto modifica il punto 9 del decreto 246/1987 e aggiunge il punto 9-bis.

Il nuovo punto 9 relativo alle deroghe aggiorna i riferimenti alla normativa di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle nuove procedure previste dal D.P.R. 151/2011. L’articolo 9-bis è invece relativo alla Gestione della sicurezza antincendio. Il D.M. entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU (6 maggio 2019).

Quali sono le principali novità?

Gli edifici di civile abitazione esistenti con altezza antincendio superiore a 12 m, devono essere adeguati :

  • entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  • entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.

Molte delle nuove misure previste dal D.M. 25 gennaio 2019 sono relative alla gestione delle emergenze.

Gli amministratori dei condomini, come responsabili delle attività, sono obbligati a pianificare le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio. Queste comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi.

Dovranno inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori quando previsti.

In particolare le nuove disposizioni prevedono 4 categorie di misure da adottare  in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio, definite nel modo seguente:

  • L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 24 metri;
  • L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;
  • L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;
  • L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.