Arte obbligatoria negli uffici pubblici

Arte obbligatoria negli uffici pubblici

Dopo la costruzione gli uffici vanno abbelliti per legge.

Gli edifici pubblici dovranno prevedere al loro interno “abbellimenti artistici”. La Legge esisteva già, era la 717 del 29/07/1949 e prevedeva l’obbligo di destinare una quota delle spese del progetto per l’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici all’abbellimento degli stessi mediante opere d’arte. Per l’applicazione di tale Legge sono state approvate delle Linee guida con il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 23/03/2006, n. 24924. Il più recente aggiornamento però è quello del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasp. Del 15/05/2017.
Quest’ultima dispone che le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le provincie, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto variabile tra lo 0,5% e il 2%,da calcolarsi in modo inversamente proporzionale all’importo complessivo del progetto.
Sotto il profilo soggettivo, il decreto interpretativo precisa che anche gli organismi di diritto pubblico sono tenuti all’applicazione della legge in esame.