Avvalimento, il punto della situazione dell’Authority

Avvalimento e appalti. È il tema di una delle ultime determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha fatto il punto della situazione su cosa serve ad un’impresa che intende partecipare ad una gara in avvalimento, cioè facendo affidamento sui requisiti appartenenti ad altri soggetti.

L’Authority con la determinazione 2/2012 del primo agosto scorso ha ricordato che ci sono due tipi principali di avvalimento: quello per la singola gara e quello stabile, con cui si ottiene una qualificazione da poter utilizzare più volte. Esistono inoltre l’avvalimento a cascata, che non consente di avvalersi di soggetti che a loro volta fanno affidamento su un altro soggetto, nei lavori pubblici e nei servizi e forniture.

Come riassunto dall’Autorità di vigilanza, l’avvalimento è contemplato dalla normativa europea perché i requisiti di partecipazione costituiscono un imprescindibile elemento di garanzia, che si possono ottenere anche in via indiretta.

Secondo la normativa nazionale, esiste una documentazione dettagliata da presentare per dimostrare l’avvalimento e poter partecipare ad una gara.

Il Codice Appalti cita ad esempio l’attestazione Soa delle imprese, la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’impresa concorrente sul possesso dei requisiti generali, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria che la impegni a mettere a disposizione le risorse di cui la concorrente è carente e che dimostri il possesso dei requisiti richiesti, ed infine la dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si impegna a non partecipare alla stessa gara. I documenti vanno allegati alla domanda di partecipazione alla gara.

Come ricorda l’Authority, l’avvalimento comporta la responsabilità  in solido nei confronti della Stazione Appaltante.