Obbligo di assicurazione professionale per gli architetti

La sottoscrizione di una assicurazione professionale è obbligo di legge anche per gli architetti. Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine ha infatti precisato che in mancanza di polizza sono previste sanzioni, che nei casi più gravi possono arrivare fino alla radiazione dall’Albo.

I professionisti soggetti all’obbligo di assicurazione professionale sono quelli che firmano progetti o hanno precise responsabilità verso la clientela. Per questa ragione chi lavora come dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, non è tenuto alla sottoscrizione di polizza: in questo caso sarà però obbligato a provvedere il datore di lavoro. In maniera analoga,  se il professionista presta servizio in maniera esclusiva per conto di una società, non sarà tenuto alla sottoscrizione di una polizza supplementare.

La normativa prevede inoltre l’obbligo di informare il cliente circa il rispetto dell’obbligo di legge. Dove il cliente richiedesse di prendere visione del documento stipulato, il professionista ha l’obbligo di esibirlo.

L’assicurazione per architetti è obbligatoria da quando è in vigore la riforma delle professioni. L’assicurazione protegge il professionista da rischi legati al normale svolgimento della sua attività. C’è inoltre la possibilità di stipulare la polizza in convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. In questo caso oltre alla copertura per responsabilità civile è prevista anche la tutela legale.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha precisato che la mancata stipula costituisce illecito disciplinare. In caso di illecito quindi l’Ordine Territoriale ha la competenza per stabilite la tipologia di sanzioni applicabili.

L’assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità sia per colpa sia per negligenza e imperizia. E’ consigliabile inoltre, alla luce delle recenti normative, scegliere un prodotto che copra anche i danni derivanti da responsabilità per violazione della privacy e per colpe a carico di dipendenti e collaboratori.

In caso di comportamenti dolosi, come è ovvio, la polizza non copre il risarcimento.