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In arrivo una nuova Legge per l’architettura

Il CNAPPC sta lavorando alla nuova Legge per l’architettura, la bozza del documento ha già messo in allarme la categoria degli ingegneri.

Il 5-6-7 luglio si è svolto il “VIII Congresso Nazionale degli Architetti PPC”, durante la prima giornata si è discusso del nuovo documento a cui sta lavorando il CNAPPC, che contiene le istanze fondamentali della proposta di “Legge dell’Architettura”.

L’obiettivo del documento predisposto dal CNAPPC è quello di “individuare le linee politiche di indirizzo per la valorizzazione, la promozione, la diffusione e il miglioramento dell’architettura, l’educazione verso la cultura architettonica, prevedendo azioni corrette di trasformazione dello spazio naturale e antropizzato, nonché fare chiarezza in merito alle definizioni dei termini, ambiti di applicazione e delle competenze di chi opera per essa“.

La bozza del decreto legge prevede 7 articoli: i primi tre definiscono le finalità di legge, i termini e il campo di applicazione; l’art. 4 stabilisce le competenze; l’art. 5 definisce le politiche per la qualità architettonica; l’art. 6  tratta dell’integrazione delle politiche per il miglioramento dello spazio di vita e dell’architettura, inoltre individua le tempistiche per l’emanazione dei decreti attuativi da parte del Governo; infine l’ultimo articolo individua le modifiche alle leggi in vigore.

Questa bozza di documento ha messo in allarme la categoria degli ingegneri, che ha subito interpellato il proprio Consiglio Nazionale. Il timore degli ingegneri è quello di un eventuale sconfinamento nelle competenze professionali. Il CNI, con la circolare 12 giugno 2018, n. 252, ha rassicurato che “ogni iniziativa tesa a limitare la legittima competenza degli ingegneri è stata sempre ben attenzionata e tempestivamente contrastata da questo Consiglio Nazionale, con successo, e ciò avverrà anche in questo caso, ove la proposta, allo stato, a quanto pare, di bozza di documento di principi e non di articolato, dovesse intraprendere un cammino parlamentare“.

Nello specifico ad aver messo in allarme gli ingegneri è quanto sottolineato dal CNAPPC: “secondo il Consiglio di Stato, l’attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto. L’attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di ‘parte tecnica’ delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non vi è traccia alcuna nell’ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una ‘parte tecnica’ (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori“.

L’art. 4 relativo alle competenze professionali si conclude menzionando la legge francese, portoghese e spagnola relativa all’architettura, sottolineando che le principali leggi europee assegnano il progetto architettonico alla competenza dell’architetto.

Di seguito vi riportiamo il link per poter consultare la bozza del documento integrale.