Architetti e Ingegneri attenzione, chi non si aggiorna rischia la sospensione dall’albo

A due mesi dalla fine del primo triennio di formazione professionale obbligatorio, il Consiglio nazionale degli Architetti rende note le sanzioni previste per chi non completa l’iter formativo

Mancano due mesi alla conclusione del primo triennio di formazione obbligatoria per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali. E c’è la corsa, da parte di chi è rimasto indietro, a mettere insieme i 60 crediti formativi professionali previsti dalla legge. Pena? Non tutti gli ordini hanno ufficialmente detto cosa succede a chi non completerà il triennio formativo.
Il Consiglio nazionale degli Architetti ha, invece, già fatto sapere quali saranno le conseguenze per gli inadempienti: si andrà, in sintesi, dalla censura, nel caso di una mancata acquisizione dei crediti professionali fino al 20%, alla sospensione dall’Ordine Professionale, nel caso di una mancata acquisizione di crediti superiore al 20%, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante. E non sembri una “punizione” da poco, anche se i giorni di sospensione dovessero essere pochi: la sospensione dall’Albo ha conseguenze anche dal punto di vista previdenziale. Inarcassa, in una nota ufficiale, specifica infatti che “l’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall’Albo impedisce di fatto l’esercizio della professione e fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa. Pertanto il professionista viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, per tutto il periodo determinato dall’organo consiliare dell’Ordine” conclude la nota.

Nell’ambito della formazione continua il Consiglio Nazionale degli Architetti ha introdotto alcune modifiche al regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, che saranno applicate dal 1° gennaio 2017 previo parere favorevole del Ministro della Giustizia. Quali sono queste modifiche? L’obbligo del recupero nel triennio successivo dei crediti non acquisiti nel triennio di riferimento; la conferma del limite minimo dei 60 crediti formativi e la verifica dell’adempimento dell’obbligo su base triennale per i prossimi trienni; la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento, nei casi previsti dalle linee guida (maternità, malattia, infortunio ecc).