Autorizzazione paesaggistica semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata.

Nuove esenzioni per velocizzare i lavori.

Il nuovo decreto DPR 31/2017 toglie la necessità di richiedere il nullaosta per diversi tipi di interventi e velocizza l’iter procedurale.

Gli interventi sono ora divisi in tre categorie: intervento libero, intervento semplificato e intervento ordinario.
L’intervento libero è senza obbligo di autorizzazione paesaggistica, ma richiede solo il titolo edilizio. Interventi che richiedono l’autorizzazione paesaggistica semplificata potranno usufruire di modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni. Gli interventi che necessitano l’autorizzazione paesaggistica ordinaria saranno quegli interventi significativi e con iter procedurale più lungo, al massimo quattro mesi.

Sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. Potranno usufruire della procedura semplificata gli interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati. La procedura semplificata sarà applicata anche alle istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme al progetto approvato.