L’esperto risponde

Le risposte a tutte le vostre domande

Cerca l’argomento:

[add-search-inside]

ENERGY MANAGER

Buongiorno,
avendo completato in data 21/12/2016 il vostro corso in e-learning denominato “ENERGY MANAGER – ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA” ma non avendo conseguito successivamente la certificazione E.G.E., desideravo sapere se, alla luce della normativa attuale, di fatto posso eseguire e firmare audit energetici come Auditor.

La figura dell’auditor energetico è simile a quella dell’EGE ma non equivalente.

L’auditor energetico è una persona che conduce audit sui Sistemi di Gestione dell’Energia – SGE (rif. Norme UNI EN ISO 19011:2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011)

Gli audit energetici relativi ai sistemi di gestione dell’energia (penso che sia a questo che lei si riferisca) sono svolti da tecnici incaricati da enti di certificazione dei sistemi di gestione dell’energia. (CEPAS, ICMQ, Ecc)

Infatti le aziende che si dotano di un sistema di gestione dell’energia e che quindi detengono un certificato di “qualità” in questo ambito sono soggette a verifiche ispettive periodiche da parte di questi enti di certificazione che rilasciano le relative certificazioni.

Se è questa l’attività a cui si riferisce, è necessario che in base alle sue competenze venga accreditato da una di queste società di certificazione. (le invio in allegato uno schema tipo dei requisiti richiesti per la certificazione)

D’altro canto però il termine audit si utilizza spesso in sostituzione del termine “diagnosi energetica”, che invece è un’attività volontaria o in qualche caso obbligatoria.

Se è questa l’attività a cui si riferisce, lei può eseguire delle diagnosi energetiche volontarie, per intenderci delle consulenze professionali incentrate sulla valutazione dei consumi energetici dell’edificio.

Le ricordo tuttavia che ci sono delle attività che possono essere svolte solo dall’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato.

Con l’emanazione del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014 sull’efficienza energetica, la certificazione della figura dell’Esperto in Gestione dell’energia (EGE) sta assumendo una importanza rilevante. All’art. 8 del decreto si precisa che dal 19 luglio 2016 lo svolgimento delle diagnosi energetiche, che le grandi aziende sono obbligate a svolgere ogni 4 anni, devono essere effettuate da soggetti (EGE, ESCO, Auditor energetici) certificati.

RSPP

Con l’attestato di frequenza “aggiornamento RSPP” da 60 ore del 21.12.2016, ivi allegato, io posso svolgere il ruolo di ASPP (con l’aggiornamento nel quinquennio di 20 h)?

Il 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione e dell’aggiornamento per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2 del DLgs. 81/2008. Il nuovo Accordo approvato il 7 luglio 2016 prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. L’accordo non riguarda i datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP (se non in minima parte, con alcune precisazioni), bensì gli RSPP e gli ASPP – addetti del servizio prevenzione e protezione – nominati internamente o esternamente all’azienda dal datore di lavoro.

L’articolazione del percorso formativo dell’RSPP è strutturata nel modo seguente:

–   Modulo A – Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali e può essere svolto in modalità e-learning.

–   Modulo B – Il modulo B è legato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa ed è richiesto per lo svolgimento delle funzioni sia di RSPP che di ASPP. L’articolazione del modulo B è strutturata in modo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Vengono quindi aboliti i precedenti moduli denominati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9. Tale modulo è quindi esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione (agricoltura, costruzioni, sanità, chimico). La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.

–   Modulo C – Il modulo C è richiesto esclusivamente per lo svolgimento della funzione di RSPP.

L’aggiornamento è richiesto unicamente per il modulo B, per un totale di 40 ore nel quinquennio per l’RSPP e 20 ore nel quinquennio per l’ASPP, preferibilmente distribuite nel tempo.

  • l’aggiornamento può essere svolto anche in modalità e-learning il 50% delle ore previste.
  •  l’aggiornamento mediante convegni e seminari è possibile ma non può essere superiore al 50% delle ore previste.
  • in tutti i casi RSPP ed ASPP devono in ogni istante poter dimostrare che nel quinquennio precedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore alle minime richieste.

Quindi per rispondere alla sua domanda, con l’aggiornamento RSPP eseguito nel 2016, ha ottemperato all’obbligo di aggiornamento e può operare come ASPP.

VALUTAZIONE IMMOBILIARE

Per il corso valutazione immobiliare il cliente deve iscriversi a qualche ente dopo aver fatto il corso ed eventualmente l’ esame accreditato?

Non esiste un albo ufficiale di valutatori immobiliari previsto da una legge specifica. Ci sono due strade che si possono seguire:

  1. Il valutare si certifica presso un ente di certificazione (RICEC) che lo inserisce nel proprio elenco di valutatori certificati secondo la norma UNI 11558:2014
  2. Esiste il titolo REV-  Riconoscimento Europeo per il Valutatore- che è fornito da TEGOVA, la più grande associazione europea di valutatori immobiliari. I valutatori immobiliari certificati, che abbiano i requisiti richiesti, possono presentare la domanda per ricevere la qualifica europea REV ad una Associazione affiliata a TEGoVA, autorizzata ad assegnare la qualifica e definita AMA (Awarding Member Association). L’AMA locale valuta i singoli valutatori al fine di accertarne la conformità agli standard richiesti da TEGoVA e di consentire l’utilizzo dell’acronimo REV, utilizzabile per cinque anni, con possibilità di rinnovo. Anche il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha ottenuto dal TEGoVA il titolo di “AMA”. Rappresenta quindi uno tra gli organismi competenti per la procedura di aggiudicazione e di concessione agli iscritti all’Albo dello status REV.

In sintesi si tratta di due procedure di certificazione differenti e due “elenchi” differenti.  La scelta secondo me dipende dal tipo di ente con cui si andrà a lavorare; per esempio alcune banche richiedono espressamente la qualifica REV.

WORDPRESS

Wordpress.org e wordpress.com per la costruzioni di siti web sono la stessa cosa? Perché con wordpress.com mi sembra che il sito si possa costruire online, senza necessità di scaricare ed installare il software, di acquistare un hosting, ecc…inoltre nel caso di due cose distinte, wordpress.org c’è la possibilità di costruire un sito completamente gratuito, compreso l’acquisizione di un Hosting?

WordPress.com e WordPress.org effettivamente non sono la stessa cosa ma hanno delle importanti differenze.

Le differenze tra WordPress.com e WordPress.org dipendono dal fatto che la versione .org è di fatto un software open-source che si può scaricare gratuitamente, installare sul proprio server ed usare per personalizzare il proprio sito come si desidera.

È importante sottolineare che non è affatto necessario essere un programmatore, per sapere usare WordPress.org; anche se si è un principiante assoluto di web, si può realizzare un sito professionale in piena autonomia.

Infatti, il software .org supporta migliaia di temi e plugin, sia gratuiti che a pagamento. I plugin sono funzionalità che è possibile aggiungere al sito WordPress, senza bisogno di intervenire sui codici. I temi, invece, sono i template per l’aspetto del sito, la struttura e la grafica.

In pratica, usando la versione self-hosted di WordPress si può ealizzare qualsiasi tipo di sito, dal sito vetrina all’eCommerce.

Per utilizzare questa versione di WordPress è necessario avere sia un proprio dominio ed un piano di hosting.

La versione .com di WordPress si trova online e non è, come la versione .org, un software scaricabile e personalizzabile.

Usando WordPress.com si può creare e gestire il proprio sito interamente attraverso la piattaforma online di WordPress. Non è quindi necessario avere dominio e piano di hosting.

La versione .com potrebbe sembrare la soluzione più semplice, in quanto la configurazione iniziale è forse più immediata.

Però questa soluzione pone moltissime limitazioni. Per esempio, NON è possibile usare i plugin, e né si possono installare temi esterni.

FACEBOOK

Vorrei aprire una pagina facebook; essendo un architetto, quale categoria devo scegliere, non essendoci una categoria “architetti”?

Facebook offre la possibilità di aprire una pagina sotto vari profili.
Le categorie disponibili sono 6:

  • Impresa locale o luogo
  • Azienda, organizzazione o istituzione;
  • Marchio o prodotto;
  • Artista, gruppo musicale o personaggio pubblico;
  • Intrattenimento;
  • Causa o comunità.

Ognuna di queste categorie dà la possibilità di inserire informazioni diverse sulla pagina. Per i professionisti la scelta più funzionale è quella di “Impresa Locale”.

Successivamente facebook chiede di indicare la categoria che descrive la pagina e per gli architetti quella più generica è “progettazione architettonica” ma c’è anche “design e moda” “ interiori design”, dipende dalla propria attività specifica. Si possono indicare anche più categorie che compariranno nell’insieme delle informazioni della pagina, è importante selezionare bene la categoria perché questo permette di ricevere opportuna visibilità nelle ricerche.

ABILITAZIONE COORDINATORE SICUREZZA NEI CANTIERI

Ho superato l’esame di abilitazione da coordinatore sicurezza nei cantieri il 14/05/2009 ed ho frequentato un corso di aggiornamento concluso il 29/11/2012, poi non ho più fatto alcun aggiornamento. Ho un dubbio in merito al completamento dell’aggiornamento del secondo quinquennio: è corretto pensare che ho tempo fino al 14/05/2019 per concludere il corso? Se fossero scaduti i tempi ho perso l’abilitazione e devo rifare il corso per l’abilitazione (120 h per intenderci)?

Di seguito le riportiamo quanto in vigore ai sensi del DM 81/2008 in merito all’aggiornamento del corso di coordinatore per la sicurezza.

Per i Coordinatori abilitati dopo il 9 aprile 2008 e dunque dopo l’entrata in vigore del Testo Unico, il “contatore” quinquennale decorre dalla data di superamento dell’esame finale del corso da 120 ore.

Questi tecnici devono (dovevano) completare il loro aggiornamento per complessive 40 ore ogni 5 anni dalla data dell’esame finale e valgono le stesse regole indicate al caso precedente.

Esame finale 15 giugno 2008: primo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2013, secondo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2018

Esame finale 15 giugno 2010: primo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2015, secondo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2020

Esame finale 15 giugno 2012: primo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2017, secondo aggiornamento (40 ore) entro il 15 giugno 2022

Quindi nel suo caso, ha effettivamente tempo fino al 2019. In ogni caso  il mancato aggiornamento del Coordinatore alle scadenze previste non comporta la perdita del “titolo” acquisito attraverso il corso di abilitazione da 120 ore ma comporta la temporanea sospensione dalla capacità di esercitare il ruolo di Coordinatore, sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera. Tale sospensione è operativa sino al raggiungimento del numero di ore d’aggiornamento necessarie e dunque sino “alla compensazione del debito” formativo in termini di ore, con la precisazione ridondante che durante il periodo di sospensione per carenza formativa il Tecnico non può assumere (o continuare a gestire) il ruolo di Coordinatore. Le conseguenze potrebbero essere, in questi termini, significative: il Coordinatore potrebbe avere ripercussioni di carattere penale per false dichiarazioni, per abuso di ruolo, per esercizio abusivo della professione etc. mentre per il committente, vista la “culpa in eligendo e/o in vigilando” sulle capacità professionali evidenziate dall’art.98, potrebbero scattare tutti i provvedimenti previsti dall’art. 90 commi 3,4,5, art. 91, comma 1, art. 92, comma 1 e art. 93, comma 2 del d.lgs. n.81/2008.

CORSO FORMATORE DELLA SICUREZZA

Salve, sono un partecipante al corso di Formatore della sicurezza e avrei bisogno di alcuni chiarimenti: premetto che sono un geometra che opera come Coordinatore della Sicurezza e come RSPP in varie aziende rientro sia nel criterio n° 3 che nel criterio n° 5, e anche nel criterio n°6

  1.  Dopo il conseguimento dell’attestato di Formatore della Sicurezza potrò tenere dei corsi base + specifico per lavoratori o RLS? Potrò insegnare nell’intero corso o ci sarà bisogno di altre figure?
  2. Relativamente al criterio n°6, visto che non specifica di coerenza con l’area tematica, ma di effettuare docenze solo nell’ambito del MACRO-SETTORE di riferimento avrei bisogno di chiarimenti; esempio: io sono RSPP DEL COMUNE DI XXXXX , questo mi permette di effettuare docenze nell’ambito del settore 8 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (oppure secondo ATECO 2007 sezione O Pubbliche Amministrazioni) per tutte e tre le aree tematiche? Quindi non mi è chiaro il riferimento ai Macro-Settori.

Buongiorno,
dopo il conseguimento dell’attestato può tenere tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza necessità di integrazioni.

Lei rientra nel criterio 3 prima che nel criterio 5 o 6 e le limitazioni relative all’ambito di insegnamento ( (poter effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento, criterio 6), si riferiscono solo al criterio 6, per cui nel suo caso non ci sono restrizioni.

Inoltre, le specifico che particolare importanza assume l’aggiornamento

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Nell’Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015 l’interpellante vuole sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.

La Commissione risponde che con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso “dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.

Segnaliamo, come indicato nell’Accordo del 2016, che “ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa”.

Chiama 
Un nostro consulente sarà a tua disposizione entro 1 minuto.

Ci sono dei campi complitati erroneamente. Si prega di verificare.
La tua richiesta è stata inviata!

* campi obbligatori

  

Iscriviti alla newsletter

La newsletter di Beta Formazione è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form sotto riportato e autorizzando Beta Formazione srl al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.

© Copyright - Beta Formazione s.r.l - Sede legale e operativa: Via Piratello, 66/68 48022 Lugo (RA) - P.I./C.F. 02322490398 - REA n. 191526