Ingegneri, attenzione alle clausole di responsabilità solidale

Il professionista, in caso di eventuali danni commessi nell’esercizio della sua attività, rischia di rispondere, personalmente e illimitatamente, con il proprio patrimonio personale

C’è una circolare – inviata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri – che da qualche giorno non lascia tranquilli gli ingegneri iscritti all’ordine professionale. Si tratta della 804/2016 e in pratica regola il tema delicato della responsabilità civile e solidale del professionista che, in caso di eventuali danni commessi nell’esercizio della sua attività, rischia di rispondere, personalmente e illimitatamente, con il proprio patrimonio personale.
Il problema è stato sollevato dal gruppo di lavoro “Ingegneria forense” il quale ricorda come il professionista in molte vertenze può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale fra l’impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti.

La circolare rimanda in sostanza a due articoli del Codice Civile, il 1292 (nozione della solidarietà) e il 2055 (responsabilità solidale), che, intrecciati con le caratteristiche delle polizze assicurative, possono produrre effetti molto pericolosi per i professionisti. Secondo questi articoli, in pratica, in caso di risarcimento del danno, se esistono più corresponsabili, il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie anche ad un solo soggetto, il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha invitato gli iscritti a verificare che la propria polizza assicurativa preveda la copertura anche per la quota di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, dal momento che molte compagnie di assicurazione prevedono una copertura assicurativa collegata al “vincolo di solidarietà” esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato. I professionisti che hanno sottoscritto una clausola del genere, in caso di richiesta, dovranno garantire con le proprie risorse anche per i danni procurati dagli altri. Firmare contratti con leggerezza, all’atto pratico, può allora portare gravi problemi.
Nella circolare, allora, si suggerisce al professionista di inserire nella polizza una clausola che preveda la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili e inoltre auspica che si possa prevedere una clausola cosiddetta di “maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento” che garantisca un periodo di tempo (almeno 10 anni), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l’assicurato (o l’erede) può notificare all’assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione ma riferite ad un atto commesso durante il periodo di assicurazione. Solo così il professionista potrà essere sicuro di avere una piena protezione.