Prodotti da costruzione, cosa cambia col nuovo decreto.

Tra le novità, la responsabilità del progettista per i prodotti che prescrive.

La qualità e la sicurezza delle costruzioni, e dei materiali con cui sono realizzate, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, anche alla luce di recenti avvenimenti. E’ quanto scrive sul proprio sito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che pubblica poi il decreto sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione, varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 giugno, che, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni europee contenute nel Regolamento Ue n. 305/2011, rivede il settore nazionale dei prodotti da costruzione, di importanza strategica ai fini della crescita economica del Paese, ma anche cruciale per la sicurezza e la qualità delle opere, secondo alcune linee direttrici: adeguamento della legislazione nazionale; semplificazione e riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese; coordinamento delle amministrazioni competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, al fine di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa e ridurre gli oneri per le imprese; istituzione del Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti e di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) che assicuri la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA); aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione.

Un’importante novità contenuta nel decreto è l’introduzione di un efficace sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato essenziale per garantire la necessaria credibilità al settore. In pratica, vengono introdotte sanzioni amministrative e penali che riguardano tutti i soggetti coinvolti nella filiera, compreso il progettista dell’opera che, se prescrive prodotti non conformi, è punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro o con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, nel caso in cui prescriva in modo non conforme prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio. In quest’ottica, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha già avviato la predisposizione delle necessarie iniziative di informazione e formazione dei professionisti, degli operatori economici e delle imprese coinvolte, al fine di garantire sia la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti sia la qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private.