Ecco le principali novità introdotte dal Decreto SCIA 2

In attuazione della riforma Madia, l’11 dicembre 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n.222/2016, cosiddetto Decreto SCIA 2. Questa manovra ha l’obiettivo di operare una semplificazione del panorama normativo che regola i procedimenti richiesti per la realizzazione degli interventi edilizi. Nello specifico, il Decreto SCIA 2 ha modificato significativamente il DPR 380/2001 “Testo unico dell’edilizia”, con importanti novità sui regimi amministrativi, l’agibilità degli immobili e la modulistica necessaria.

È stata eliminata la DIA (Dichiarazione di inizio attività), la Super-DIA e la CIL (Comunicazione di inizio lavori), stabilendo 5 categorie di attività edilizie, tre delle quali sono titoli abilitativi:

  • Edilizia libera: senza necessità di alcuna comunicazione. Tra gli interventi che rientrano in questa categoria ne sono stati inseriti anche alcuni per i quali prima era necessaria la CIL: l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, la messa in opera della pavimentazione e finitura degli spazi esterni (entro l’indice di permeabilità), la realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e l’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici. È stato approvato anche inoltre il glossario dell’edilizia libera ovvero un elenco delle principali opere edilizie realizzabili senza titolo abilitativo.
  • CILA: Comunicazione di inizio lavori asseverata, per i lavori non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire. La CILA deve essere trasmessa dal diretto interessato allo Sportello Unico per l’Edilizia, insieme ai relativi elaborati e l’attestazione redatta da un tecnico abilitato, circa la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle normative in materia sismica e sul rendimento energetico. L’attestazione deve inoltre accertare il non interessamento delle parti strutturali dell’edificio. I lavori possono iniziare appena viene protocollata la pratica.
  • SCIA: Segnalazione certificata di inizio attività, utilizzata per gli interventi riguardanti le parti strutturali dell’edificio, di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e per le ristrutturazioni edilizie che non comportino modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti degli edifici o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, non cambino la destinazione d’uso, nonché gli interventi che non comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati. I lavori, fatti salvi alcuni casi particolari, possono iniziare il giorno stesso del deposito della pratica.
  • SUPER SCIA: Scia alternativa al permesso di costruire, ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi. Data la complessità di questi interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni.
  • PdC: permesso di costruire, deve essere richiesto per gli interventi di nuova costruzione, per quelli di ristrutturazione urbanistica, per le attività di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio, in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché per gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati. Lo Sportello Unico dell’Edilizia, entro 10 giorni dalla presentazione del PdC, dovrà comunicare al richiedente il nome del Responsabile del procedimento che, entro 60 giorni, dovrà istruire la domanda.

I Comuni, con il nuovo decreto, dovranno fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all’istruttoria, in modo da ottimizzare i tempi e non incorrere in bocciature o divieti successivi. È stato snellito l’iter per l’ottenimento della Segnalazione Certificazione di Agibilità degli immobili, grazie alla possibilità di presentare un’autocertificazione circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, e la conformità dell’opera al progetto presentato.